Governo Autonomo del Popolo Veneto

Repubblica Italiana

Istituzione costituita dell'autogoverno competente

ai sensi dell'art.2 L.n.340/1971 e L.n.881/1977 e l'atto finale di Helsinki



Version in Veneto

Decreto 01 Agosto 2000 nr.1 del Governo dei Veneti



Borgoricco il 01/08/2000

Il Governo del Popolo Veneto:

- considerando che ai sensi dell'articolo 2 della legge
Costituzionale n.340 del 1971 il popolo veneto è riconosciuto e ha
diritto di autogoverno ove esso è presente;

- considerando che l'"autogoverno del popolo veneto" è stato dichiarato in
Borgoricco di Padova il 27 luglio 1999 ai sensi dell'art.2 della
L.n.340/1971 ed esso comprende anche il "Governo del Popolo Veneto"
autodeterminato ai sensi dei patti internazionali recepiti dalla
L.n.881 del 1977;

-considerando che per la detta legge italiana n.881/1977 e per l'art.2
dello Statuto dell'ONU il Governo del Popolo Veneto ha sovranità politica,
amministrativa e legislativa sul territorio dell'Italia della ex Veneta
Repubblica Serenissima e su tale territorio tali potestà sono del popolo
veneto anche dove è solo una minoranza, che le ha delegate
e con elezioni democratiche al Governo del Popolo Veneto;

- considerando che il Governo del Popolo Veneto è l'autorità costituente
dello Stato Veneto ai sensi delle leggi n.881/1977 e dell'eguale diritto
di autodeterminazione del popolo veneto che lo Stato Italiano deve sempre
rispettare in conformità e secondo gli scopi dello Statuto delle Nazioni
Unite, promuovendo con il massimo di risorse tale diritto;

- riconosciuta nella legge e nella storia la piena competenza territoriale
e nazionale delle istituzioni di autogoverno veneto nelle province di
Belluno, Bergamo, Brescia, Crema, Monfalcone, Padova, Pordenone, Rovigo,
Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza ed in tutti i territori
appartenenti alla Veneta Repubblica Serenissima al momento della Sua
caduta nel 1797;

Il Governo del Popolo Veneto/Autogoverno dei Veneti

DECRETA

1. E' soggetto a questo decreto il territorio nazionale dei veneti composto
dalle città di Belluno, Bergamo, Brescia, Crema, Monfalcone, Padova,
Pordenone, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza ed i loro circondari
provinciali.

2.Alle amministrazioni comunali del territorio nazionale veneto è fatto
obbligo di riscossione dell'imposta I.S. del 20% che i cittadini e le
imprese devono versare entro il mese successivo all'incasso effettivamente
realizzato in pagamento di servizi o scambi commerciali (ex i.v.a.)

3.I versamenti vanno depositati sul conto corrente postale intestato al
comune.

4.E' delegata la riscossione dell'imposta sul redditto aziendale o
personale pari al 2% (ex-irpeg ed ex-irpef) pagata sulla competenza
dell'anno solare precedente l'11 novembre di ogni anno.

5.Spetta al Sindaco il controllo delle regolarità contabile, attraverso
ispezioni contabili alle ditte, ai cittadini, agli amministratori
delegati o comunque nominati, residenti nel territorio comunale.

6.Le eventuali irregolarità riscontrate devono essere denunciate dal
sindaco al Tribunale del Popolo Veneto a cui compete istruire il
processo ed emettere le sentenze opportune secondo i
casi giurisprudenziali.

7.Il sindaco o l'amministratore da lui nominato può utilizzare per tutti
gli scopi sociali, amministrativi, istituzionali e per le opere pubbliche di
loro competenza la somma pari al 70% delle imposte riscosse, secondo le
indicazioni delle assemblee comunali tenuto conto del risultato di voto dei
cittadini con referendum per opere di particolare rilevanza o costo.

8.il 30% rimanente della raccolta delle tasse va versato al ministero
delle finanze del Governo del Popolo Veneto entro il mese successivo alla
raccolta, anche dopo la proclamazione allo Stato Veneto nella repubblica
Italiana;

9.Non sono ammesse nessuna altra imposta al di fuori di quelle in delega
alle amministrazioni comunali, ma resta il potere di regolamentare
equamente l'uso di beni e spazi comunali.

10.i comuni possono esigere solo i pagamenti per servizi usufruiti da
cittadini utilizzatori, e sono soggetti all'imposta I.S..

11.i cittadini veneti con redditto inferiore a lire 10.000.000 nei 12
mesi precedenti ricevono rimborso per i servizi ottenuti.

12.non è ammessa alcuna spesa da parte delle amministrazioni senza la
liquidità di cassa già disponibile.

13.Copia del presente decreto ed il suo omologo in lingua veneta deve
essere esposto in ogni ufficio comunale, pubblicato su almeno un giornale
locale, il sindaco deve darne notizia in una televisione locale anche a
pagamento.

Tale decreto ad applicazione immediata va osservato da parte di tutte le
amministrazioni del territorio di competenza dell'autogoverno veneto della
ex Veneta Repubblica Serenissima al momento della sua caduta del 1797, ad
applicazione immediata. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni di cui
alla fattispecie dell'articolo 1 "Lista dei Crimini" come da artt.241 e
273 C.P. italiano.
Per il Governo
Il Presidente del Governo del Popolo Veneto
Franceschi Luciano

Indice Decreti


"In NESSUN CASO un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza."
punto 2 art.1 "Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali" , adottato dall'Assemblea Generale dell'ONU il 16/12/1966, ratificato dall'Italia il 15.09.1978; ordine d'esecuzione dato con legge n. 881 del 25.10.1977. "Pacta sunt Servanda", firmato un patto se ne diventa schiavi.

Aggiornamento 08 Aug 2000
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